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OIV

Riferimento normativo: Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013; Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013

Obbligo e contenuti: nominativi, curricula, compensi.

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), istituito dall’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, sostituisce i precedenti Servizi di controllo interni, assumendo, al contempo, diverse e ulteriori funzioni, tra le quali il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni. Tale funzione si concretizza in una serie di specifici compiti che accompagnano e presiedono il complesso flusso di attività dirette all’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. In particolare, l’OIV o Nucleo di Valutazione (NdV) negli enti locali:  monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici;  comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione;  valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;  promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità;  formula parere vincolante sul sistema di misurazione e di valutazione della performance, al fine di garantire la correttezza del sistema metodologico adottato;  verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

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