Accesso civico "semplice" e generalizzato"
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni della Pubblica Amministrazione.
L’accesso civico semplice o generalizzato è consentito a tutti i cittadini senza alcuna limitazione soggettiva , ovvero non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata.
L'Accesso civico "semplice" è il diritto di chiunque di richiedere alla Città metropolitana di Cagliari la pubblicazione di dati, documenti e informazioni per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, qualora gli stessi non risultino pubblicati (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013).
La richiesta va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero al Segretario Generale dell'Ente Dott. Giantonio Sau, mediante piattaforma istanze on line raggiungibile al link sotto riportato "Accedere al servizio".
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ricevuta la richiesta e verificatene la fondatezza, la trasmette al Dirigente competente detentore dei dati, che ne curerà la trasmissione ai soggetti individuati per la pubblicazione degli stessi.
L' Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori, è il diritto di chiunque di richiedere alla Città metropolitana di Cagliari l'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei limiti previsti dalla legge (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013).
Se la richiesta di Accesso generalizzato riguarda dati e documenti detenuti dalla Segreteria Generale ( e più in generale dai settori dell'Ente) occorre presentare istanza on line all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) mediante piattaforma telematica raggiungibile al link sotto riportato "Accedere al servizio".
Cosa fa la Città Metropolitana
La Città metropolitana, ricevuta la richiesta di accesso semplice, la valuta e si pronuncia sulla stessa entro 30 gg. Nei casi di pronuncia favorevole:pubblica nel sito istituzionale l'informazione, il documento o il dato richiesto e contemporaneamente comunica l'indirizzo della pubblicazione al richiedente (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013); nei casi di ritardo, mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico semplice come sopra specificato. Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Direttore Generale.
In caso di accesso generalizzato trasmette il dato o il documento al richiedente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013). In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo
Se l'Amministrazione individua dei soggetti controinteressati?
L'Amministrazione, se a seguito dell'istanza di accesso individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata A.R. o per via telematica se consentita tale forma di comunicazione. I controinteressati possono presentare - entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione - una motivata opposizione, nel rispetto da quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del decreto.
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni è sospeso fino al ricevimento dell'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso il termine di 10 gg concesso ai controinteressati, l'Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Amministrazione ne dà comunicazione ai controinteressati e provvede a trasmettere i dati o i documenti al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Cosa possono fare i controinteressati?
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, l'eventuale controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione ricevuta.
Quando non può essere esercitato il diritto di accesso civico?
Il D.Lgs. 97/2016 ha posto alcuni limiti tassativi all'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici (art. 5-bis):
la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
la sicurezza nazionale;
la difesa e le questioni militari;
le relazioni internazionali;
la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso non è altresì consentito, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Il diritto è inoltre escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Ci sono limiti relativi al contenuto?
La richiesta deve consentire all'Amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.
Nel caso di richiesta relativa alla pubblicazione di un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'Amministrazione, la stessa può ponderare da un lato l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa.
Cosa fare in caso di accesso negato?
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 97/2016 (protezione dei dati personali), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
Approfondimenti: link a FOIA - Dipartimento della Funzione Pubblica
Normativa
Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 24, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Legge n. 190 del 6 novembre 2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Accesso online
Per poter compilare l'istanza è obbligatorio autenticarsi attraverso identità digitale, SPID, CIE, eIDAS (Cittadini Esteri).
Responsabile
Nel caso in cui il diritto d'accesso venga esercitato mediante la richiesta di copia della documentazione, occorre far riferimento alle tariffe per il rilascio di copie per calcolare l'entità del rimborso. Per maggiori informazioni sui metodi di pagamento e modalità di rilascio si prega di contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Il titolare del potere sostitutivo è il Direttore generale. Consulta qui la pagina di riferimento
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA art. 35, c. 1, da lett. a) ~ lett.m ), D.lgs. n. 33/2013
- TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO IN FORMATO TABELLARE -
Aggiornamento
23/12/2024,16:37